Come indicare l’uso di ingredienti DOP o IGP in un prodotto? Con una recente nota, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo (“MIPAAFT”) ha fornito importanti indicazioni in merito alla possibilità di utilizzare, nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di un prodotto trasformato, il riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta (DOP) o ad una Indicazione Geografica Protetta (IGP).
La Nota del MIPAAFT è intervenuta per introdurre indicazioni specifiche integrando le disposizioni normative europee (su tutte quelle introdotte dal Regolamento UE n.1151/2012) ed italiane (in particolare, quelle dettate dal D. Lgs. 297/04).
A livello generale, l’art. 1, primo comma, lett. c.) del D. Lgs. 297/04, che introduce una significativa deroga al regime europeo (ammessa dalle rilevanti norme europee) in materia di utilizzo di riferimenti a DOP e IGP nell’etichettatura di un prodotto alimentare, prevede che, per potere utilizzare, nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, un riferimento ad una DOP o ad una IGP, sia necessaria un’autorizzazione da parte del consorzio di tutela riconosciuto dal MIPAAFT, che verifichi la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora non vi sia un consorzio di tutela, tale autorizzazione può essere richiesta direttamente al competente Dipartimento del MIPAAFT (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV).
Posta tale premessa, la Nota del MIPAAFT, integrando il D.Lgs. 297/04, individua ed elenca i requisiti che il produttore di un alimento composto, trasformato o elaborato, all’interno del quale vi siano ingredienti DOP o IGP, dovrà soddisfare per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del riferimento alla DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di tale prodotto.
Tali requisiti riguardano le modalità di presentazione del riferimento alla DOP o alla IGP che non dovranno indurre il consumatore a ritenere che l’intero prodotto finale (i.e. il prodotto composto, elaborato o trasformato) sia un prodotto tutelato dalla DOP o dall’IGP. Al riguardo, il produttore non potrà utilizzare la denominazione relativa alla DOP o alla IGP con caratteri superiori a quelli utilizzati per il marchio del produttore stesso e per la denominazione dell’alimento. Inoltre, il produttore non potrà apporre i “bollini” IGP e DOP, e dovrà inserire fra virgolette il nome del prodotto, utilizzato quale ingrediente, protetto dalla DOP o dalla IGP.
Ad esempio, il produttore di tonno in scatola, che intenda utilizzare olio d’oliva DOP per produrre tonno sott’olio d’oliva, non potrà riportare in etichetta la denominazione dell’olio DOP con caratteri più grandi rispetto a quelli utilizzati per il proprio marchio e per la denominazione del prodotto e, in ogni caso, non potrà apporre il bollino DOP.
Particolarmente rigorosi si rivelano anche i requisiti individuati nella Nota del MIPAAFT per l’approvvigionamento del prodotto DOP o IGP e i relativi oneri probatori che dovranno essere soddisfatti da parte del produttore del prodotto finale. Infatti, per ricevere l’autorizzazione da parte del consorzio di tutela (ovvero, in mancanza di un consorzio di tutela, da parte del MIPAAFT), il produttore dovrà:
- dimostrare e garantire che l’ingrediente DOP o IGP sia stato acquistato da fornitori a loro volta sottoposti al controllo dell’organismo di certificazione;
- sottoscrivere un impegno a registrare i bilanci di massa, così da poter dimostrare, qualora richiesto dal MIPAAFT, l’effettiva corrispondenza tra le quantità di prodotti DOP o IGP ricevuti e quelli impiegati nella produzione;
- registrare mensilmente il numero di confezioni prodotte con richiamo alla DOP o IGP;
- immagazzinare e conservare i prodotti DOP o IGP, prima del loro utilizzo nel procedimento produttivo, separatamente dagli altri ingredienti impiegati.
Così, il produttore di tonno in scatola che voglia utilizzare olio d’oliva DOP dovrà prestare particolare attenzione ai propri fornitori di olio d’oliva DOP, registrare in modo preciso le quantità di olio DOP utilizzato, e assicurarsi che l’olio non sia, anche accidentalmente, immagazzinato o conservato con altri prodotti utilizzati per realizzare l’alimento finale.
L’inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è esente da sanzioni. Infatti, oltre alle possibili sanzioni penali per il reato di frode in commercio e per le possibili conseguenze derivanti dall’illecito uso della DOP o della IGP previste dal Codice della Proprietà Industriale, il D. Lgs. n. 297/2004 prevede, per la violazione delle norme in materia di uso di una DOP o di una IGP quale ingrediente di un alimento, una sanzione pecuniaria compresa fra Euro 2.500,00 ed Euro 16.000,00.
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