Con una sentenza del 1° ottobre 2020 nella causa C‑485/18, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla legittimità di disposizioni normative adottate dai singoli Stati membri volte a introdurre l’obbligo di indicazione di origine di un alimento.
In particolare i giudici europei si sono pronunciati, su rinvio del Conseil d’État francese a sua volta adito dal Groupe Lactalis, in merito alla legittimità della normativa nazionale introdotta in Francia che impone l’obbligo ai produttori di latte di indicare, in etichetta, l’origine del latte medesimo.
Secondo la difesa di Lactalis tale obbligo sarebbe stato contrario alle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti che, in base a quanto sostenuto da Lactalis, lascerebbero agli Stati membri margini per introdurre obblighi in materia di indicazione dell’origine dell’alimento solo in specifiche situazioni e per specifici alimenti, fra i quali non sarebbe stato ricompreso il latte (sia come alimento, sia come ingrediente).
La Corte di Giustizia, richiamati i principi posti dalla legislazione europea in materia di etichettatura alimentare e ribadendo che le norme europee mirano in particolare alla salvaguardia dei consumatori ha stabilito, applicando la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento UE n. 1169/2011, che disposizioni normative nazionali che introducono obblighi di indicazione dell’origine degli alimenti non sono contrarie al Regolamento UE n. 1169/2011 a condizione che siano soddisfatti e verificati, anche dinanzi alla Commissione Europea, due specifici requisiti e, in particolare, che:
- l’origine del prodotto presenti un nesso oggettivo con qualità specifiche dello stesso associate appunto alla sua provenienza geografica; e che
- la maggioranza dei consumatori attribuisca un valore significativo alla fornitura delle informazioni sull’origine.
Entrambi i requisiti devono essere oggetto di specifica prova da parte del legislatore nazionale.
La Corte di Giustizia ha ritenuto quindi che le disposizioni nazionali francesi in materia di obbligo di indicazione in etichetta dell’origine del latte non sono di per sé illegittime rispetto al Reg. 1169/2011. La decisione finale spetterà in ogni caso al Conseil d’État francese che, per formulare la propria decisione, dovrà fare riferimento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE.
Il caso francese non rappresenta un unicum nel panorama europeo dal momento che anche altri Stati, fra i quali l’Italia già dal 2017, hanno emanato specifiche disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della provenienza del latte.
Al riguardo vale la pena ricordare che, in Italia, l’obbligo di indicazione di origine degli alimenti non riguarda soltanto il latte ma anche altri alimenti ed ingredienti, fra i quali in particolare l’origine del grano per la pasta nonché del riso e del pomodoro. In un’ottica generale, pare che l’orientamento della legislazione europea e dei singoli Stati membri miri a tutelare il consumatore, valorizzando le sue scelte d’acquisto affinché esse siano sempre più consapevoli anche dell’origine delle singole materie che compongono gli alimenti.
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