Il 3 dicembre 2018 è diventato applicabile, in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, il Regolamento UE n. 302/2018, nel seguito Regolamento geoblocking, che, introducendo una disciplina specifica, integra le altre fonti normative europee, già indirettamente dedicate al divieto di geoblocking (quale ad esempio quella sui divieti di “restrizioni verticali”) e si propone il fine di favorire la libera circolazione di beni e servizi nel mercato interno.
Le norme del Regolamento geoblocking mirano a eliminare, su tutto il territorio dell’Unione Europea, qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, sulla residenza o sul luogo di stabilimento del cliente.
Più nel dettaglio, il Regolamento geoblocking (o regolamento sui blocchi geografici) vieta ai professionisti (cioè a tutti i c.d. “merchant” ossia gli imprenditori e/o liberi professionisti che offrono beni e/o servizi on-line e off-line), salvo che il cliente espressamente vi acconsenta, di adottare strumenti tecnologici (o altre misure) volti a bloccare l’accesso dei clienti a determinati beni o servizi ovvero a bloccare l’accesso a siti internet e applicazioni in ragione della nazionalità, della residenza o del luogo di stabilimento del cliente.
Analogamente, è fatto divieto ai professionisti di reindirizzare i clienti ad altri siti o applicazioni sempre in ragione della nazionalità, della residenza o del luogo di stabilimento del cliente.
I professionisti non potranno dunque applicare condizioni discriminatorie (in ragione della nazionalità, della residenza o del luogo di stabilimento del cliente) qualora il cliente intenda acquistare beni dal professionista (e sempre che le condizioni generali di vendita del professionista prevedano la consegna dei beni nello Stato membro del cliente).
In particolare i professionisti non potranno pertanto applicare condizioni discriminatorie qualora il cliente domandi la consegna dei beni acquistati dal sito del professionista in un determinato Stato membro diverso da quello di sua nazionalità, residenza o stabilimento dove la consegna è comunque normalmente offerta dal professionista. Così, ad esempio, il professionista che opera in Italia e che svolge la propria attività tramite un sito di e-commerce, non potrà rifiutarsi di consegnare un prodotto in Germania acquistato dai clienti di nazionalità tedesca o residenti in Germania, solo in ragione della loro nazionalità, ovvero della loro residenza o del luogo di stabilimento.
I professionisti non potranno inoltre applicare condizioni discriminatorie (in ragione della nazionalità, della residenza o del luogo di stabilimento del cliente) qualora il cliente intenda ricevere determinati servizi dal professionista e purché trattasi di servizi di offerta di contenuti non protetti dal diritto d’autore; per questi ultimi, al contrario, sarà ancora possibile – almeno fino al 2020 – applicare blocchi geografici!
Infine, i professionisti non potranno applicare condizioni discriminatorie, in ragione della nazionalità, residenza o stabilimento del cliente, qualora quest’ultimo intenda ricevere determinati servizi offerti dal professionista mediante strumenti diversi da quelli elettronici (quali, ad esempio, servizi di installazione e/o di assistenza e sempre qualora il professionista dichiari di offrirli su tutto il territorio dell’Unione Europea nelle proprie condizioni generali di vendita).
Al professionista è comunque concessa la possibilità di offrire beni e/o servizi ai clienti dei diversi Stati Membri a condizioni diverse, purché tali condizioni non siano differenziate su base “discriminatoria”. I professionisti ben potranno, ad esempio, rifiutarsi di consegnare un bene nel territorio di un determinato Stato Membro qualora tale bene non possa essere lecitamente commercializzato nel territorio di quel determinato Stato in base alle leggi nazionali di tale Stato e il rifiuto non potrà essere in alcun modo inteso come rifiuto “discriminatorio”.
Il divieto di discriminazioni basate su criteri geografici si estende anche ai pagamenti: qualora il cliente intenda pagare attraverso uno dei mezzi di pagamento di cui il professionista dichiara di avvalersi, quest’ultimo non potrà applicare condizioni diverse in ragione della nazionalità, della residenza o del luogo di stabilimento del cliente. Tornando all’esempio di prima, il professionista che opera in Italia mediante e-commerce non potrà precludere il pagamento con carta di credito ai soli clienti tedeschi in assenza di una specifica ragione non discriminatoria (quale, ad esempio, uno specifico divieto normativo applicabile in Germania) e sempre qualora il professionista abbia comunicato, nelle proprie condizioni generali di vendita, di accettare la carta di credito quale mezzo di pagamento.
Il Regolamento introduce infine norme applicabili ai rapporti fra imprese. Infatti, ai sensi della nuova normativa europea saranno considerate nulle le clausole degli accordi di distribuzione che impongano al distributore o al rivenditore di introdurre pratiche discriminatorie – legate anche in questo caso alla nazionalità, alla residenza, o al luogo di stabilimento del cliente – per ciò che riguarda le c.d. vendite passive, cioè le vendite che non sono sollecitate o promosse dal distributore medesimo, ma che rispondono a ordini dei clienti. Pertanto, fornitori e distributori di prodotti e servizi sul territorio europeo dovranno prestare particolare attenzione al contenuto degli accordi conclusi ed evitare di introdurre, in eventuali contratti di distribuzione, clausole contrarie alle disposizioni del Regolamento geoblocking.
La nuova normativa europea avrà dunque l’obiettivo specifico di eliminare le barriere ed i confini – soprattutto digitali – che si frappongono tra i cittadini dei diversi Stati membri dell’Unione Europea e che impediscono loro di usufruire delle medesime condizioni di offerta e di vendita di determinati beni e servizi su tutto il territorio europeo.
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